L’European Accessibility Act (Direttiva 2019/882) è in vigore dal 28 giugno 2025 (vedi Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82) e regolamenta la fruizione di hardware e software per i portatori di disabilità. Riguarda televisori, siti Web, eCommerce, sportelli Bancomat, eBook, eccetera. Scopo della normativa è armonizzare le varie norme locali dei Paesi della comunità europea, a volte divergenti, in modo da rendere più facilmente fruibili in ogni Paese membro i vari dispositivi e le piattaforme alle persone con disabilità.
Le imprese debbono assicurarsi che i siti Web e le app siano conformi alle linee guida (le Web Content Acessibility Guidelines) in modo da garantire una navigazione e l’accesso alle informazioni anche per chi è portatore di disabilità visiva, ad esempio. Anche gli eCommerce debbono adeguarsi, perché tutti i consumatori debbono poter effettuare acquisti senza ostacoli.
Chi riguarda
In Italia l’obbligo riguarda tutte le aziende con più di 2 milioni di euro di fatturato o con più di 10 dipendenti. Saranno tenute, ad esempio, a introdurre descrizioni per immagini e video, a semplificare i menu di navigazione e a garantire la compatibilità con strumenti di assistenza. Per i contratti già esistenti prima del 28 giugno 2025, l’obbligo scatterà entro il 28 giugno 2030, salvo che il contratto scada prima di cinque anni, in quel caso la scadenza si anticipa.
Invece, tutti i soggetti che offrono servizi online dovranno garantire che tali servizi siano accessibili e utilizzabili da persone con disabilità. Il riferimento tecnico è lo standard internazionale WCAG 2.1 livello AA (Web Content Accessibility Guidelines). L’obbligo quindi riguarda i siti che erogano servizi online, intesi come servizi orientati alla conclusione di una transazione: prenotare un appuntamento, una camera d’albergo o un viaggio. Anche se il pagamento non avviene online, il sito rientra comunque tra quelli obbligati.
Eccezioni
Il D.lgs. n. 82/2022 prevede alcune esenzioni e misure di deroga, oltre al già citato regime transitorio fino al 28 giugno 2030. In particolare:
Micro-imprese (art. 3):
Sono esentate dall’obbligo di conformità per i servizi le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro
Onere sproporzionato (art. 13):
Se l’applicazione dei requisiti di accessibilità comporta una modifica sostanziale della natura del prodotto/servizio o un onere eccessivo (valutato secondo i criteri di costo-beneficio, dimensioni dell’operatore, ciclo di vita del prodotto, ecc.), l’operatore può derogare nella misura minima necessaria. La valutazione di sproporzione deve essere documentata, notificata all’Autorità competente e riesaminata ogni 5 anni
Regime transitorio (art. 25):
Fino al 28 giugno 2030, i fornitori di servizi che utilizzano prodotti già legittimamente in uso prima del 28 giugno 2025 possono continuare a erogare tali servizi secondo le medesime modalità, anche se tali prodotti non soddisfano integralmente i nuovi requisiti
Ambito di applicazione limitato (art. 1):
La norma vale solo per le categorie di prodotti e servizi elencate nell’Allegato I. Alcuni oggetti non rientrano nello scope (p.es. mappe online non destinate alla navigazione, determinati software di back-office, apparecchiature non rivolte direttamente al consumatore).
In assenza di queste condizioni (micro-impresa, onere sproporzionato debitamente motivato o regime transitorio su prodotti pre-esistenti), dal 28 giugno 2025 tutti gli operatori economici dovranno garantire piena conformità ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto.
Controlli
A vigilare sul rispetto delle normative è il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Tuttavia, l’articolo 1 al comma 5, precisa che la deroga vale solo se il sito o l’eCommerce non viene modificato dopo il 28 giugno 2025. L’Agenzia per l’Italia Digitale è incaricata della verifica e del monitoraggio dei siti, un’attività che già oggi svolge sulla pubblica amministrazione e che viene estesa anche al settore privato.
Le sanzioni in caso di inosservanza delle norme? Da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 40.000 euro per chi introduce sul mercato prodotti o servizi non conformi, ma molto dipende dal numero totale e dalla gravità della violazione. Ulteriori 2.500 fino a 30.000 euro nel caso vi sia una mancata ottemperanza ai provvedimenti e mancata collaborazione in caso di controlli. E le realtà che superano 500 milioni di fatturato annui, la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato. Inoltre, gli utenti con disabilità possono agire legalmente per chiedere risarcimenti, con conseguenze negative sulla reputazione aziendale.
I perché
I dati Eurostat indicano che il 27% della popolazione dell’UE sopra i 16 anni vive con una qualche forma di disabilità, pari a 101 milioni di persone, ossia un adulto su quattro. Inoltre, i cittadini con disabilità – che rappresentano il 15-20% della popolazione italiana – potranno presentare reclami attraverso il difensore civico digitale, chiedendo l’adeguamento dei siti web. Per raggiungere l’accessibilità ci sono varie soluzioni: strumenti e tecnologie automatiche, ma è fondamentale affiancare anche esperti del settore in grado di fare analisi, individuare e risolvere i problemi modificando quelle parti che non sono conformi.
Cosa fare
Occorre generare una dichiarazione di accessibilità che, per ora, è obbligatoria solo per le multinazionali con un modello di autovalutazione fornito da AGID, una volta compilato e utilizzato per redigere la Dichiarazione di Accessibilità, va esposto da parte del soggetto (art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004) con un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello allegato 1 alle specifiche Linee Guida AgID, collocandolo nel footer dei siti web, indicando la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità; inoltre, nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’eCommerce, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.
È consigliabile consultare un esperto legale per verificare la propria situazione e come garantire la conformità alle nuove normative.


